Il Sistema di Vinificazione Integrato VINIFICA! permette di accedere al 50% di Credito d'Imposta Industria 4.0 (Legge di Bilancio 2021-2022)
MA COS'E' QUESTA INDUSTRIA 4.0 DI CUI SI PARLA TANTO OGGI?
NON E' CHE E' COME IL 'TUTTO GRATIS' DEL SUPERBONUS 110%?
RICORDA CHE NON ESISTONO 'PASTI GRATIS'
L'INDUSTRIA 4.O:
2 Per ottenerlo occorre richiedere l’apposizione in fattura della dicitura “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178 del 30/12/2020”
Il Sistema Integrato di Vinificazione Vitivinicolo appartiene alla categoria: “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica” come indicato nell'allegato A della legge n. 232/2016, che il bene strumentale SODDISFA il requisito obbligatorio di INTERCONNESSIONE
3 Occorre avere una Certificazione del Produttore del Bene, con rilascio di adeguata Polizza Fidejussoria (opzionale)
4 Il credito è utilizzabile con compensazione in F24
5 L’utilizzo del credito si effettua in tre quote annuali
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VOGLIAMO APPROFONDIRE
LE CARATTERISTICHE
DELLA COSIDDETTA
INDUSTRIA 4.0 ?
Legge di Bilancio 2021
Piano Transizione 4.0
Industria 4.0
Nuova durata delle misure del nuovo Piano Transizione 4.0
I nuovi crediti d’imposta inseriti nella legge di bilancio 2021 sono previsti per 2 anni, il 2021 e il 2022. La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020.
È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (entro giugno 2023!!!)
Beni materiali 4.0
Gli scaglioni previsti per gli investimenti in beni materiali 4.0 sono rispettivamente di 2,5 milioni con aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022
A chi è rivolto il nuovo Piano Transizione 4.0
Ai sensi dell’art. 185 della Legge di Bilancio 2021, il Piano Transizione 4.0 “si rivolge a tutte le imprese residenti in Italia, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31
dicembre 2022.” E’ prevista una proroga di sei mesi, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
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I REQUISITI PER L'INDUSTRIA 4.0
Per prendere parte al grande cambiamento dell’industria moderna, ed entrare nell’ottica del lavoro del futuro, è necessario dotarsi di nuovi sistemi tecnologici all’avanguardia. Infatti, l’Industria 4.0 basa la sua essenza su sistemi di intelligenza artificiale e algoritmi, ma anche sull’Internet of Things, sulla robotica, sulla raccolta di big data, e sul ricorso al cloud
ELENCO DELLE MACCHINEAGEVOLABILI ALLEGATO A1
3. macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la
trasformazione dei materiali e delle materie prime
8. robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot
CARATTERISTICHE TASSATIVE E AGGIUNTIVE
Il motivo di questi vincoli è che si vuole spingere l’acquisto di
macchine avanzate interconnesse al sistema di fabbrica e con altre
componenti del ciclo di lavorazione, ovvero realmente un progetto
industry 4.0 e non un semplice acquisto di nuove macchine per una
produzione tradizionale. Infatti l’obiettivo del piano nazionale è portare la produzione
italiana a livelli molto alti di automazione ed interconnessione, non
solo all’interno della fabbrica ma anche tra imprese che lavorano
insieme, ad esempio tra fabbrica e logistica
CARATTETRISTICHE TASSATIVE
Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:
1 controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1)
2 interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica
3 integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine
4 interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva
5 rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza (DIRETTIVA MACCHINE E MARCATURA CE)
nota 1: La circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (ad esempio: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System)
LA MACCHINA DEVE AVERE ALMENO 2 CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE TRA QUESTE 3 ELENCATE:
3 caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto)
Nota 2: La circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.
A QUESTO PUNTO SIETE PROPRIO SICURI
CHE LE MACCHINE CHE VOLETE ACQUISTARE
SIANO AGEVOLABILI INDUSTRIA 4.0?
NO?!?!?!
FATE BENE AD AVERE DEI DUBBI PERCHE'
SE ARRIVA UN CONTROLLO SIETE NEI GUAI SERI!!!
IL VOSTRO FORNITORE VI HA DATO UNA FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA?
PERCHE' LA FINANZA NON SCHERZA E RIVUOLE (GIUSTAMENTE) INDIETRO I SUOI SOLDI
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Cumulabilita' tra credito di imposta industria 4.0 e PSR misura 16.1.1
Il comma 192 della legge 160/2019 dispone che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Sul tema della cumulabilità delle due agevolazioni si era già espressa la Regione Lombardia con nota n. 89227 del 24 aprile 2020, nella quale aveva affermato che il credito di imposta non avendo natura di aiuto di Stato essendo rivolto alla generalità delle imprese, poteva essere cumulato con i contributi del PSR.
La Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea, su richiesta della Regione Sicilia, si è espressa in merito, affermando che è possibile la cumulabilità tra il credito di imposta e il sostegno del PSR, in quanto il credito di imposta non si configura come aiuto di Stato; ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall’allegato II del regolamento UE n. 1305/2013.
In particolare nell’allegato viene specificato che per gli investimenti in immobilizzazioni materiali nel settore agricolo il limite massimo fissato è pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile. Questa percentuale può essere maggiorata di un ulteriore 20% per giovani agricoltori, per investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori ed altri casi molto specifici.
Nel caso invece di investimenti in immobilizzazioni materiali per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, il limite massimo fissato è sempre pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile e tale aliquota può essere maggiorata di un ulteriore 20% solo per gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI (PSR 16.1.01)
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